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Fiscali ma non troppo
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Fiscali ma non troppo

Author: Italiaonline

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"Fiscali ma non troppo" è il podcast settimanale sulle novità fiscali. Una rubrica pensata per semplificare la vita dei contribuenti e aiutarli ad orientarsi nella giungla di tasse, adempimenti e scadenze.

In ogni puntata affrontiamo, con linguaggio semplice e taglio pratico, temi di largo interesse relativi ad adempimenti fiscali, dichiarazioni dei redditi (Modello 730 e Modello Unico), detrazioni fiscali, IMU e tributi locali, agevolazioni, accertamento, contenzioso e riscossione, IVA, contabilità e bilancio.

I podcast sono a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista e Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7. > https://www.fisco7.it/

È possibile ascoltare i podcast sul sito di QuiFinanza > https://quifinanza.it/
20 Episodes
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La legge di Bilancio 2021 ha prorogato la validità del bonus mobili per le spese sostenute nell’anno in corso, incrementando da 10.000 a 16.000 euro il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione.A chi spetta?L’agevolazione spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio quali:manutenzione straordinaria (no quella ordinaria);restauro e risanamento conservativo;ristrutturazione edilizia;ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza ordinaria;ed è pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (nonché A per i forni), destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.Ci sono particolari regole da rispettare?Sì, i pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili quali bonifico, carta di credito o debito (eventualmente anche a rate tramite una finanziaria) e particolare attenzione deve essere prestata alla data di inizio dei lavori di recupero edilizio e alla data di acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici.Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
A partire dal prossimo mese di gennaio 2021 prenderà avvio la lotteria degli scontrini: concorso che prevede  l'estrazione a sorte di premi - integralmente esclusi dal reddito del percipiente e da qualsiasi prelievo erariale - volto a promuovere l’uso della moneta elettronica.Chi potrà parteciparvi?Potranno concorrere i contribuenti persone fisiche, maggiorenni, residenti nello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, al di fuori dall'esercizio di imprese, arti o professioni.Come è possibile partecipare?Per partecipare il contribuente prima dell’emissione dello scontrino elettronico, dovrà chiedere all’esercente di abbinarvi il proprio “codice lotteria”, un codice alfanumerico, composto da 8 caratteri, che viene associato al codice fiscale del consumatore in maniera univoca e casuale che deve essere richiesto sul sito lotteriadegliscontrini.gov.itCosa si può vincere?Sono previsti premi settimanali da 25.000 euro l’uno, mensili da 100.000 euro l’uno e un premio annuale finale di euro 5.000.000.Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
Il decreto legge “Ristori-quater” (DL 157/2020), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, prevede il rinvio di alcuni versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020, per i soggetti colpiti dalle misure restrittive adottate nello scorso mese di novembre.Cosa viene sospeso e qual è il nuovo termine?Quali sono i versamenti sospesi? Si tratta:delle ritenute ex art. 23 e 24 Dpr 600/73 operate dal sostituto di imposta e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF;dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL);dell’Iva;in scadenza nel mese di dicembre 2020.I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021;mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, effettuando il versamento della prima rata sempre entro il 16 marzo 2021.Chi può godere del differimento dei termini?Non tutti i contribuenti potranno godere della proroga dei suddetti versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020.La sospensione è prevista in primis ex art 2 del D.L. 157/2020 per quei contribuenti con ricavi e compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro nel caso in cui nel mese di novembre 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019; ma non solo.Godono del differimento anche alcune attività i cui operatori risiedono nelle zone “rosse” o “arancioni”.Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 novembre scorso è stato approvato il modello per la presentazione dell’Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori (D.L. 137/2020) e dal decreto Ristori-bis (D.L. 149/2020).L’Agenzia ricorda che le nuove domande vanno presentate da parte dei contribuenti che non avevano inviato l’istanza per il precedente contributo previsto dal decreto Rilancio (D.L. 34/2020). Per chi invece avesse già presentato la relativa istanza e ricevuto il contributo, l’accredito delle somme sul conto corrente avverrà in maniera automatica recuperando i dati già trasmessi in precedenza.A chi spetta il contributoLa percentuale del contributo spettante e il codice Ateco relativo all’attività prevalentemente svolta dai contribuenti aventi diritto al nuovo contributo a fondo perduto sono elencati nell’allegato n. 1 del D.L. Ristori (D.L. 137/2020) così come riscritto dal D.L. Ristori bis (D.L. 149/2020).Rispetto al precedente, il contributo ora spetta anche ai soggetti che hanno maturato ricavi e compensi 2019 superiori ai 5 milioni di euro, sebbene sia stata mantenuta la condizione che il fatturato e i corrispettivi del mese di  aprile 2020 siano di ammontare inferiore a due terzi (2/3) del corrispondente importo maturato nel mese di aprile 2019.Unica eccezione per i contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, per i quali il calo del fatturato non è richiesto.Quando trasmettere l’istanzaLa trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 20 novembre 2020 e non oltre il giorno 15 gennaio 2021. In caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa, ma solo prima della ricezione della ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento.Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
Il 30 novembre scade il termine per il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per l’anno 2020. Tra i pagamenti rientrano l’Irpef, le imposte sostitutive dovute dai contribuenti forfettari e minimi, la cedolare secca sulle locazioni, l’Ivie, l’Ivafe, l’Ires delle società di capitali e l’Irap.Per venire incontro a chi sta subendo maggiormente la crisi a causa della pandemia, il Legislatore, con il DL Agosto (art. 98, D.L. n. 104/2020) aveva già individuato alcune categorie di contribuenti che possono far slittare il termine dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021.Ora il Decreto Ristori bis (art. 6, D.L. n. 149/2020) amplia ulteriormente la platea degli interessati.Entrambi i provvedimenti si rivolgono ad una prima platea comune di contribuenti interessati e precisamente si tratta dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli ISA, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro. Vi rientrano anche:i contribuenti che adottano il regime fiscale forfetario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA.Il DL agosto stabilisce che per usufruire della proroga i soggetti di cui sopra devono aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019Invece con il Decreto Ristori bis la proroga si applica a prescindere da un eventuale calo di fatturato, ma solo ai suddetti contribuenti ISA e assimilati che esercitano determinate attività e che operano solo in alcune regioni d’Italia (come evidenziato nel podcast).In questo contesto è utile ricordare che coloro che non possono differire al 30 aprile 2021 il termine per il versamento degli acconti possono versare gli acconti con il metodo previsionale in luogo del metodo storico utilizzando la nuova regola contenuta nell’articolo 20 del DL 23/2020, che consente un margine di tolleranza pari al 20% in caso di errore.Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
Sono ancora numerosi i dubbi dei contribuenti in merito al Superbonus 110%, tanto che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha proposto all’Amministrazione finanziaria di predisporre un “testo unico delle interpretazioni” per venire incontro agli operatori e ai contribuenti.È vero che l’Agenzia delle Entrate produce già ora alcune “Guide” dedicate alle singole “detrazioni edilizie”; tuttavia, le stesse risultano molto spesso superate nel giro di poco tempo da ulteriori chiarimenti di prassi che vengono diramati nella forma di risposte a interpelli presentati da contribuenti con riguardo a singole fattispecie di interesse generale.Anche gli incontri con la stampa specializzata sono spesso fonte di ulteriori chiarimenti e, proprio a seguito di alcuni di questi svoltisi recentemente e della pubblicazione degli interpelli di cui sopra, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune delucidazioni in merito al Superbonus 110% che vogliamo riassumere e proporre sotto forma di domande e risposte:Ho diritto al bonus se sono proprietario di un immobile di categoria A/10, ufficio, e che solo al termine dei lavori diviene di categoria abitativa, esempio A/2?In caso di cessione dell’immobile successivamente ai lavori, le quote residue della detrazione come sono trattate?E in caso di decesso del soggetto che ha effettuato le spese?Oltre alle spese relative agli interventi ammessi al beneficio, quali sono le altre spese ammesse?Quali sono le modalità di pagamento delle spese per poter usufruire del Superbonus?Come ci si deve comportare in caso di accorpamenti o suddivisioni di unità immobiliari, per calcolare correttamente i limiti di spesa?Nel caso in cui nel medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili per i quali sono previsti limiti di spesa distinti, è possibile sommare i massimali di spesa?Come deve essere considerato l’eventuale utilizzo promiscuo dell’immobile per esigenze personali o familiari?Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
È stato pubblicato lo scorso 28 ottobre in Gazzetta Ufficiale il DL 137/2020, cd Decreto Ristori, che prevede un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici direttamente compromessi dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e strettamente individuati attraverso i codici ATECO elencati nell’allegato 1 del Decreto.A quanto ammonterà il ristoro a fondo perduto?Con la finalità di procedere ad una rapida erogazione delle somme spettanti ai contribuenti beneficiari, il DL 137/2020 ha voluto mantenere quale parametro di base per il conteggio quanto già riconosciuto con il contributo a fondo perduto previsto dal precedente decreto “Rilancio” (DL 34/2020), riconoscendo lo stesso importo del precedente, sul quale però si applicano nuove percentuali stabilite dal D.L. n.137/2020.Le percentuali, sempre contenute nell’allegato 1 del decreto, differiscono a seconda dell’attività esercitata in ragione del presumibile maggiore o minore danno derivante dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”.Esempio: ipotizzando che un bar (codice Ateco 56.30.00) avesse avuto diritto al contributo a fondo perduto di cui al DL 34/2020 pari a 3.000 euro, avrà ora diritto a 4.500 euro pari all’importo precedente per 150%, ossia la percentuale indicata dall’Allegato 1 del DL137/2020 prevista per le attività di “Bar e altri esercizi simili senza cucina”; se fossimo invece in presenza di un esercente attività di ristorante, il contributo salirebbe ad euro 6.000, in quanto la percentuale per “Ristorazione con somministrazione (cod. Ateco 56.10.11)” è pari al 200%.Requisiti e modalità di erogazionePer accedere al nuovo contributo, il contribuente deve verificare di essere in possesso dei requisiti di base, ovvero, come previsto dall’art. 1 del D.L. 137/2020:Partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 (e non aperta dopo tale data);Esercizio di attività prevalente rientrante nei codici ATECO della tabella 1 allegata al Dl 137/2020;Ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Sempre in linea con l’agevolazione precedente, per i soggetti con attività avviata dal 1° gennaio 2019, tale requisito non è richiesto e il contributo spetterà nella misura minima prevista.Le modalità di erogazione delle somme viaggiano invece in un doppio binario con modalità e tempi differenti a seconda che si tratti di un contribuente che ha già presentato la domanda per il contributo precedente oppure no, tenuto conto che oro c’è una vasta platea di soggetti che possono accedere al nuovo contributo del decreto Ristori ma che non potevano accedere a quello del precedente decreto Rilancio.Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
Il DL 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”, si compone di un solo articolo e contiene due importanti novità in tema di riscossione esattoriale, connesse all’emergenza epidemiologica in atto:la prima è favorevole ai contribuenti e in breve prevede un nuovo slittamento dei termini di pagamento di cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi, ingiunzioni di pagamento emessi dagli agenti della riscossione; i pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 gennaio 2021;la seconda invece è favorevole agli agenti della riscossione ai quali viene concesso maggior tempo, entro il 31 dicembre 2022, per la notifica dei carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati durante il periodo di sospensione.Le domande e i dubbi più frequentiCon la pubblicazione del decreto tornano i dubbi nei contribuenti:I pagamenti oggetto di sospensione, andranno poi pagati in unica soluzione?Se ho già un piano di rateizzazione in essere e sospeso come mi devo comportare alla scadenza?Se alla scadenza o anche successivamente non ho le somme per versare le rate e ne salto alcune cado dal piano di dilazione concesso?Possono essermi notificate nuove cartelle nel periodo di sospensione?I pignoramenti su stipendi, salari e pensioni sono ancora efficaci?Le scadenze della “Rottamazione ter” e del “Saldo e stralcio” sono prorogate?Nel podcast tutte le risposte, ma su un punto vale la pena fare già una riflessione: tutti i termini, di prescrizione e di decadenza, che scadono nel 2020 in merito alla notifica delle cartelle di pagamento slittano automaticamente al 31 dicembre 2022; questo significa che nel prossimo biennio si assisterà ad un accumulo di milioni di cartelle e di centinaia di migliaia di atti impositivi che, progressivamente, graveranno sul capo di contribuenti logorati da una recessione senza precedenti.Sarebbe quindi il caso di prevedere già oggi delle soluzioni alternative al mero rinvio  di qualche mese delle scadenze originarie.Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
Nella lotta al sommerso e all’evasione fiscale scendono in campo, già a partire da fine anno, il cashback e il super cashback, che, insieme a tutte le altre misure del “Piano Italia Cashless”, dovrebbero garantire il recupero di gettito per lo Stato di 4,5 miliardi di euro l’anno ed avvicinare l’Italia alla media europea dei pagamenti elettronici.Come funziona il meccanismo di cashbackIl piano cashback è su base volontaria e consente ai consumatori persone fisiche di ottenere un rimborso in denaro, pari al 10% di ogni acquisto effettuato al di fuori della sfera imprenditoriale e/o professionale con strumenti digitali. È richiesto però un numero minimo di operazioni a semestre (50): un modo per stimolare i pagamenti di importo minore e non i maxi-acquisti con carta.Il tetto massimo di spesa che può partecipare al meccanismo del rimborso è pari a 1.500 euro a semestre; in un anno si può ricevere quindi un rimborso massimo di 300 euro (10% su 3.000).  I semestri partiranno dal gennaio 2021, con primo versamento del rimborso previsto a luglio.Il decreto attuativo del meccanismo di rimborso ha ottenuto il via libera del Garante della Privacy, con il parere n. 9466707/2020 dello scorso 14 ottobre, e la sperimentazione partirà già dal prossimo primo dicembre 2020 con un numero ridotto di operazioni utili per generare il rimborso.I rimborsi tramite l’app “IO”Si potrà accedere al programma di Cashback gestito da PagoPA principalmente tramite l’applicazione IO, già disponibile negli store digitali o tramite banche o società che emettono carte di pagamento.Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
L'art. 110 del Decreto Agosto (DL 104/2020) ripropone per il 2020 la possibilità per le società, le imprese e gli enti che non adottano i principi contabili internazionali di rivalutare i beni strumentali, quali ad esempio terreni, immobili, macchinari impianti, marchi, brevetti ecc…, e le partecipazioni di controllo e collegamento possedute.Rispetto alle rivalutazioni precedenti, la misura è senz’altro caratterizzata da maggiori elementi di appeal.Rivalutazione civilistica o rivalutazione fiscale?Una delle caratteristiche più rilevanti dell’agevolazione recentemente introdotta è la possibilità di poter attribuire alla rivalutazione una valenza puramente civilistica; conseguentemente è possibile rivalutare i beni senza dover pagare un centesimo. L’ultima volta che il legislatore ha concesso alle imprese questa possibilità correva l’anno 2008.È comunque possibile attribuire rilevanza fiscale ai maggiori valori rivalutati pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 3%.Anche questo aspetto è un elemento da non sottovalutare, in quanto le rivalutazioni fiscali precedenti sono sempre state molto più care. Ad esempio, in quella introdotta dal Legislatore ad inizio anno con la Legge di Bilancio 2020, il costo per la rivalutazione dei beni ammortizzabili era pari al 12%: una differenza di ben 9 punti percentuali.Si rivaluta sempre per categorie omogenee di beni?Altra grande novità che distingue questa rivalutazione da tutte le precedenti è la possibilità di rivalutare anche un singolo bene appartenente ad una categoria omogenea composta da più beni senza dover necessariamente rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria. In sostanza, nel caso in cui un soggetto possieda per esempio tre immobili strumentali, egli potrà decidere di rivalutarne uno solo senza essere costretto a rivalutarli tutti e tre.In tutte le rivalutazioni introdotte dal Legislatore negli ultimi 20 anni non era mai successo.
Per chi si accorge di aver commesso errori nel modello 730 già presentato entro il termine del 30 settembre 2020, è sempre possibile correggere la dichiarazione inviandone una integrativa.Le modalità ed i termini di presentazione della dichiarazione integrativa dipendono però sia dal momento in cui si decide di procedere alla correzione sia dal tipo di dichiarazione integrativa che si deve presentare.Dichiarazione integrativa a favore del contribuenteSe l’integrazione è pro contribuente cioè produce un minor debito o un maggior credito rispetto al risultato determinato nella dichiarazione originale oppure la correzione non inficia sulla determinazione dell’imposta, si può procedere con la presentazione di un modello 730 integrativo entro il 26 ottobre 2020 (il 25 ottobre cade di domenica).Il modello 730 integrativo potrà essere presentato unicamente tramite una Caf o un professionista abilitato e non tramite il proprio sostituto d’imposta.Trascorso il termine del 26 ottobre 2020, il modello 730/2020 potrà essere integrato e corretto solamente tramite la presentazione di un modello Redditi P.F. e si tratterà:•di una dichiarazione correttiva nei termini se trasmessa entro il 30 novembre 2020 (data di scadenza ordinaria del modello);•di una dichiarazione integrativa se trasmessa successivamente ma non oltre il 5° anno successivo a quello di presentazione del modello originale (e quindi entro 31/12/2025).Tempi e modi di utilizzo dell’eccedenza a credito mutano a seconda del momento in cui si presenta la dichiarazione integrativa.Dichiarazione integrativa a sfavore del contribuenteSe l’integrazione invece è pro fisco, cioè produce un maggior debito o un minor credito rispetto all’originale, non è possibile sanare l’errore tramite il modello 730 integrativo e si dovrà procedere obbligatoriamente tramite la presentazione del modello Redditi PF 2020:•entro il 30 novembre 2020 con la cd. correttiva nei termini: il contribuente dovrà pagare l’importo a debito maggiorato delle sanzioni ridotte e degli interessi legali con maturazione giorno per giorno;•entro il 30 novembre 2021con la cd. dichiarazione integrativa: anche in tal caso il contribuente dovrà pagare l’eventuale importo a debito maggiorato degli interessi legali con maturazione giorno per giorno e delle sanzioni;•entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ex art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998): il contribuente dovrà pagare il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione giornaliera e le sanzioni.•Le sanzioni sopra esposte potranno essere ridotte in base alle disposizioni previste in materia di ravvedimento operoso.Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
Tra i soggetti destinatari del superbonus 110% per le spese di efficientamento energetico e di messa in sicurezza statica degli immobili, sostenute a partire dal 1° luglio 2020, troviamo al primo posto persone fisiche e condomini.Persone fisiche e detenzione dell’immobileLe persone fisiche potranno accedere al superbonus 110% se effettuano uno degli specifici lavori previsti dall’art. 119 del DL34/2020 su immobili che detengono fuori dall’esercizio di impresa arte e professione. L’immobile può essere:posseduto in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);detenuto in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile nonché i conviventi di fatto sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori e l’immobile risulti a disposizione.Immobile residenziale e condominio a prevalenza residenzialePer l’Agenzia delle Entrate gli immobili agevolabili sono solo quelli residenziali, per quanto nella norma (l’art. 119 Dl 34/2020) il Legislatore abbia sempre e solo utilizzato il termine “edifici”.Nella circolare 24/E/2020, l’Agenzia limita il perimetro anche per i lavori effettuati dal condominio, in quanto saranno ammessi alla ripartizione per millesimi della detrazione spettante per le spese sostenute sulle parti comuni tutti i condòmini, e quindi anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali, qualora il condominio risulti essere un condominio “prevalentemente” residenziale. Sarà ritenuto prevalentemente residenziale allorché la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio risulterà essere superiore al 50 per cento. In caso contrario, avranno diritto alla detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni unicamente i possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione.Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
Con lo scopo di impedire la decadenza dall'agevolazione “prima casa”, viste le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto Liquidità (art. 24 del DL 23/2020) ha previsto la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti dalla nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa”.Le condizioni per l’accesso al bonus prima casaLe compravendite sono soggette ad Imposta di Registro o all’Iva a seconda di chi sia la parte venditrice (ad esempio privato o impresa che ha costruito/ristrutturato l’immobile).Con l’agevolazione prima casa:•l’imposta di registro è pari al 2%, mentre senza agevolazione l’aliquota sale al 9%•se viene applicata l’Iva, l’aliquota prima casa è pari al 4%, mentre quella per le altre abitazioni è pari al 10%.Chi acquista la prima casa può fruire dell'aliquota agevolata al concorrere delle seguenti condizioni:•l’immobile acquistato non deve essere “di lusso”, cioè non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;•l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha già la propria residenza o dove verrà stabilito entro 18 mesi dall’acquisto, o nel Comune dove svolge la sua attività lavorativa;•l’acquirente non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile;•l'acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le medesime agevolazioni.L’accesso all’agevolazione è comunque consentito, anche se l’acquirente possiede già un immobile acquistato fruendo della stessa agevolazione, a patto che quest’ultimo sia alienato entro un anno dall’atto (comma 4-bis dello stesso articolo 1 della Tariffa). Scopo della norma è quello di agevolare il contribuente nella sostituzione dell’abitazione già posseduta, concedendo un lasso temporale di un anno, per l’alienazione dell’immobile da sostituire.Le sanzioniLa decadenza dalle agevolazioni prima casa comporta l’obbligo di riversare le imposte in misura piena, unitamente agli interessi e a una sanzione pari al 30% delle maggior imposte dovute.Per evitare tale circostanza, la norma sospende per 313 giorni, dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, il termine di 18 mesi previsto dal comma 1, lettera a) per il trasferimento della residenza, nonché quelli di un anno previsti dai successivi commi 4 e 4-bis per il riacquisto o la vendita dell’immobile pre-posseduto.Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
I vari decreti fiscali d’emergenza Covid-19, e precisamente l’art. 18 del DL 18/2020 “Cura Italia”, gli artt. 18 e 19 del DL 23/2020 “Decreto Liquidità” e infine gli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 “Decreto Rilancio”, hanno sospeso per il periodo marzo-maggio 2020 alcuni versamenti scadenti in tale periodo. Si tratta generalmente di:ritenute ex (art. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;addizionali regionali e comunali IRPEF;contributi previdenziali e assistenziali;IVA;INAIL;ritenute ex art. 25 e 25 bis DPR 600 non subite su richiesta dai professionisti e agenti di commercio.Le novità introdotte dal “Decreto Agosto”Il DL 104/2020 (Decreto Agosto) ha introdotto un’ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, che si va ad aggiungere a quella già esistente. In particolare, tale modalità prevede che i suddetti versamenti sospesi possano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in due tranches:il 50% delle somme dovute in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020o in 4 rate di pari importo sempre a partire da tale data;il restante 50% delle somme dovute in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2021o in 24 rate di pari importo sempre a partire da tale data.Facendo un esempio numerico, se il debito dovuto è pari a 48.000 euro, è possibile versare:000 euro (il 50% del debito) entro il 16 settembre in una unica soluzione o in 4 rate mensili da 6.000 euro l’una dal 16 settembre fino al 16 dicembre 2020;000 euro (il restante 50% del debito) entro il 16 gennaio 2021 in una unica soluzione o in 24 rate mensili da 1.000 euro l’una sempre a partire dal 16 gennaio 2021.Somme dovute a seguito di atti di adesione, conciliazione, rettifica e liquidazioneSempre a partire dal 16 settembre 2020 riprendono i versamenti, in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione (art. 149, D.L. n. 34/2020).Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
Dal 2020, per poter usufruire della detrazione IRPEF del 19%, i contanti potranno essere utilizzati solo per gli acquisti dei medicinali, dei dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie erogate in strutture pubbliche o accreditate al servizio sanitario nazionale. Per le altre spese previste dall’art. 15 del TUIR sarà necessario effettuare il pagamento per mezzo tracciabile.La prova del pagamento con mezzo tracciabileLa risposta n. 230 a un interpello resa il 29 luglio, l’Agenzia delle Entrate pare imporre ai contribuenti oneri documentali assolutamente non previsti dalle Legge di Bilancio, soprattutto nei casi di utilizzo dei sistemi di moneta elettronica, come app, wallet, ma anche carte di credito. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto infatti che tale metodo di pagamento possa soddisfare i requisiti di tracciabilità stabiliti dal comma 679, art. 1, Legge n. 160/2019, a condizione che dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca, a cui l'Istituto di moneta elettronica è collegato, sia possibile garantire la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento al fine dei controlli.La spesa va provata quindi:•con il documento di spesa (fattura o scontrino);•con l’estratto conto della banca e, nel caso in cui da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche con la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app.Le spese per i familiari a carico I problemi si pongono anche nei casi in cui il mezzo di pagamento utilizzato non è quello riconducibile al titolare della spesa, come ad esempio nel caso in cui un figlio paghi con proprio strumento tracciabile una spesa per conto del genitore anziano sprovvisto di tale mezzo, e sia nel caso in cui le spese intestate ai figli a carico vengano sostenute da entrambi i genitori ma attraverso lo strumento tracciabile di uno solo.Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
Il Decreto Agosto (DL 104/2020) ha prorogato dal 31 agosto al 15 ottobre i termini dei versamenti sospesi a partire dall'8 marzo derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e quindi entro il 30 novembre 2020.Rateizzazione delle cartelle Nonostante la norma indichi che i versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, è possibile richiedere all’Agenzia della Riscossione un piano di dilazione, ma attenzione alla data entro la quale formulare la richiesta. Le Faq dell’Agenzia delle Riscossione ci ricordano che è possibile richiedere la rateizzazione entro il 30 novembre sebbene, come avremo modo di approfondire, per il contribuente sarà meglio richiederla entro il 15 ottobre.Avvisi bonari e rottamazione terNessuna nuova proroga per gli avvisi bonari sospesi o meglio per le somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale delle dichiarazioni in scadenza tra l'8 marzo e il 18 maggio 2020. I versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020, in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo, senza che siano dovuti interessi e sanzioni.Il “Decreto Agosto” non è intervenuto nemmeno sui termini di scadenza della "Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”. Per cui, il termine “ultimo” entro il quale effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 rimane fissato al 10 dicembre 2020.Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
Tra le misure di sostegno per fronteggiare le conseguenze economiche/finanziarie determinate dall’emergenza sanitaria COVID-19 introdotte dal Decreto Rilancio (DL 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020), troviamo, disciplinato all’art. 125, il credito d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione dei luoghi e degli strumenti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.A chi spetta?La platea dei possibili fruitori è molto ampia: in primis imprese e professionisti, ma anche enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.Misura e criticitàIl credito spetta per il 60% delle spese sostenute per tutto il 2020, ma non è detto che il credito verrà riconosciuto per intero. Lo Stato ha messo a disposizione risorse per 200 milioni di euro, ma paiono del tutto insufficienti per accontentare tutti i possibili beneficiari.Con il provvedimento n. 259854/2020 dello scorso 10 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha messo appunto le regole per richiederlo approvando il modello da presentare telematicamente: attenzione quindi alle modalità e alle tempistiche da rispettare altrimenti si rischia di perdere il beneficio fiscale.Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
Nella seduta dello scorso 16 luglio il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in Legge del DL 34/2020. In sede di conversione, è stato integralmente riscritto l’art. 119 con rilevanti modifiche al super bonus 110% rispetto al testo originale. A CHI SPETTA E PER QUALI IMMOBILI?La platea dei possibili fruitori dell’agevolazioni, si è notevolmente allargata, avendo il legislatore eliminato il riferimento al solo immobile “abitazione principale”. Dentro quindi le seconde case, le unità “plurifamiliari” (es. le villette a schiera), e confermati ovviamente i condomìni. Per le persone fisiche attenzione però al numero massimo di 2 unità immobiliari agevolabili oltre gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.Rientrano anche le Onlus, le OdV, le APS e, dulcis in fundo, le associazioni e società sportive dilettantistiche, ma per queste ultime limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.SI PARTE CON I LAVORI QUINDI?Posto che l’agevolazione spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, e quindi il bonus è già in vigore, mancano però ancora:•il decreto attuativo del MISE sulla congruità delle spese sostenute, una sorta di elenco che indica i «massimali specifici di costo» per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (in attesa di quel provvedimento, si farà riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni, ai listini delle Camere di commercio o, in mancanza di questi, ai prezzi correnti di mercato nelle diverse zone);•le modalità operative per accedere, in luogo della detrazione, all’opzione dello sconto in fattura e/o della cessione del credito d’imposta, opportunità che, insieme all’aliquota prevista del 110%, rappresenta il grosso appeal della nuova agevolazione fiscale sugli interventi di efficienza energetica e di consolidamento degli edifici in funzione anti sismica.Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
SCADENZE FISCALI: LA PROROGA AL 20 LUGLIO DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE.Con il Dpcm del 27 giugno 2020, il Governo ha concesso la proroga al 20 luglio per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.PROROGA PER TUTTI?Il provvedimento è stato emanato in ragione delle esigenze dei contribuenti, in particolare quelli di minori dimensioni, vista l’emergenza epidemiologica da Covid-19.Sono oltre 4,5 milioni le partite Iva che potranno avere più tempo per onorare i versamenti in una fase di difficile congiuntura finanziaria a causa degli effetti del dopo lockdown. Tra i soggetti esclusi dalla proroga troviamo coloro che non applicano gli ISA e coloro che dichiarano ricavi/compensi 2019 oltre € 5.164.569. IL NUOVO CALENDARIO FISCALE.La nuova norma si colloca in un panorama già complesso di differimenti di versamenti di imposte e contributi, nonché di proroghe per l’approvazione dei bilanci delle società di capitali, dove districarsi, per individuare correttamente le proprie scadenze fiscali, non è per nulla facile. E in ultima, siamo sicuri che la proroga al 20 luglio non possa subire nuove modifiche?Facciamo il punto insieme.
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