Quando la casa non si divide… ma l’eredità sì!
Update: 2025-10-14
Description
L’art. 720 del Codice Civile disciplina il caso in cui, durante una divisione ereditaria, vi siano immobili non comodamente divisibili tra i coeredi. In queste situazioni, la legge prevede che l’immobile venga attribuito a uno o più condividenti, con eventuale conguaglio a favore degli altri. La norma nasce per evitare frazionamenti dannosi e per preservare il valore e la funzionalità dei beni, soprattutto quando si tratta della casa di famiglia. Capire il funzionamento dell’art. 720 c.c. significa comprendere come il diritto cerca un equilibrio tra esigenze pratiche e giustizia distributiva.
L’art. 720 del Codice Civile
Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili [560 c.c.], o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia [722, 846 c.c.] o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto [2646 c.c.; 748, 788 c.p.c.].
L’art. 720 del Codice Civile
Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili [560 c.c.], o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia [722, 846 c.c.] o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto [2646 c.c.; 748, 788 c.p.c.].
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