DiscoverDiritto privato: le obbligazioniGaranzia della solvenza del debitore: art. 1267 c.c.
Garanzia della solvenza del debitore: art. 1267 c.c.

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Update: 2021-12-22
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Art 1267 codice civile
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelli che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto.
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziale o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.
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Garanzia della solvenza del debitore: art. 1267 c.c.

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Daniele Bausi