DiscoverDiritto privato: le obbligazioniObbligo di garanzia del cedente: Art 1266 c.c.
Obbligo di garanzia del cedente: Art 1266 c.c.

Obbligo di garanzia del cedente: Art 1266 c.c.

Update: 2021-12-22
Share

Description

Art 1266 codice civile
Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l’evizione.
Comments 
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

Obbligo di garanzia del cedente: Art 1266 c.c.

Obbligo di garanzia del cedente: Art 1266 c.c.

Daniele Bausi